I prodotti a base di CBD non sono stupefacenti e possono essere commercializzati in tutta l’UE

“Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”.
E’ il cuore della sentenza della Corte di Giustizia europea, tanto attesa, secondo la quale il diritto comunitario ha la precedenza sul diritto nazionale, anche se viene specificato che:
Tutto nasce da una processo avviato in Francia, in cui due imprenditori dopo aver messo in commercio una sigaretta elettronica a base di CBD, che veniva prodotto e importato dalla Repubblica Ceca, erano stati condannati a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena nonché a 10mila euro di ammenda. Questo perché la Francia impedisce l’importazione di derivati dalla canapa che non siano fibra e semi. Il giudice si era interrogato allora sulla conformità al diritto dell’Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, e il processo è arrivato fino alla Corte di Giustizia europea.
Nella sentenza odierna, la Corte dichiara che “il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale”.
Non solo, perché osserva che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE) sono applicabili, poiché il CBD di cui al procedimento principale “non può essere considerato come uno stupefacente”.

Secondo la Corte il giudice nazionale deve valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche. Infatti, un divieto di commercializzazione del CBD, che costituisce, del resto, l’ostacolo più restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, può essere adottato soltanto qualora tale rischio risulti sufficientemente dimostrato.
“Era una provvedimento atteso che conferma un’impostazione che le associazioni di categorie hanno sempre sostenuto cioè che la canapa industriale, in tutte le sue parti, non può essere normata dal testo unico sugli stupefacenti e quindi le normative degli Stati membri che limitano la possibilità di estrarre da tutte le parti della pianta contrastano con l’organizzazione del mercato comune”, sottolinea a Canapindustriale.it l’avvocato Giacomo Bulleri.
L’effetto di questa decisione ricadrà su tutta l’Unione Europea, quindi anche in Italia, portando una maggiore liberalizzazione del mercato, sempre legato alle destinazioni di utilizzo. Non è un “libera tutti”, anche perché la sentenza fa riferimento alle sigarette elettroniche legalmente prodotto in Repubblica Ceca, ma mette un punto fermo sul fatto che il CBD non sia uno stupefacente e sulle parti utilizzabili della pianta per le estrazioni e secondo Bulleri “sbloccherà anche le applicazioni per il Novel Food nell’Unione Europea. La sentenza avrà un effetto domino su tutti i quei paesi che hanno una normativa che si ostinava voler limitare l’uso della canapa a fibra e semi”. Ora vedremo cosa accadrà nel nostro paese sul decreto sospeso sui prodotti al CBD, e poi a dicembre, con la possibile ratifica delle decisioni dell’OMS sulla cannabis. Sicuramente è un bel passo avanti, per tutta l’Europa! L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte espresso la propria posizione a riguardo, affermando che i prodotti a base di CBD non andrebbero inseriti in nessuna tabella. Link

Articolo estratto da: Canapa industriale leggi l’articolo completo link

Approfondimenti:

SENTENZA DELLA CORTE